Art. 6

Art. 6

6 / 12
In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 6 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente: "6 CANALIZZAZIONE Le bande di frequenze destinate al servizio mobile terrestre sono canalizzate con il passo di 25 kHz e/o 12,5 kHz, ad eccezione delle bande: 39 - 40 MHz 43,6 - 45 MHz 157,8750 - 158,6500 MHz 160,0000 - 160,6000 MHz 162,4750 - 163,2500 MHz 164,6000 - 165,4000 MHz 169,4000 - 170.0000 MHz 450,0000 - 450,7625 MHz 460,0000 - 460,7625 MHz che sono canalizzate esclusivamente a 12,5 kHz. Le frequenze di cui al punto 4.a.1) sono utilizzate con canalizzazione 12.5 kHz ad eccezione delle frequenze del servizio mo- bile marittimo che, limitatamente al caso dei radiocollegamenti marittimi, sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz. Inoltre le frequenze comprese tra 160,900 MHz e 161,475 MHz, indi- cate al punto 4.a.2), sono utilizzate con canalizzazione 12,5 kHz con l'esclusione delle frequenze 161,000 MHz e 161,100 Mhz che sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-6