Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mar 1997
1. All'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, dopo le parole: "nuovi casi" sono inserite le parole: "o nuovi termini" e, dopo le parole: "si intendono", le parole: "integrati o".
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