Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mar 1997
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno; Visto l'articolo 12, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modificazioni ritenute necessarie; Atteso che per effetto delle innovazioni introdotte nelle materie interessate dai provvedimenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché in seguito alla verifica sulla congruità dei termini finali già individuati, si rendono necessarie molteplici modifiche alle tabelle A e B di cui all', comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle richiamate tabelle A e B; Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 99/1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. M/2107/A del 17 ottobre 1966; ADOTTA il seguente regolamento: . 1. All' del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, è aggiunto il seguente comma 2: "2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non è già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui scritti.
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