Art. 2
2 / 3In vigore dal 26 nov 1996
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere B), D) punti 2 e 3, ed E) e quelle di cui all'allegato I, limitatamente alle sostanze prive di numero CAS e/o RMP, non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-09-24;572#art-2