Art. 1
1 / 3In vigore dal 26 nov 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, modificato dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
Vista la direttiva 95/3/CE della Commissione del 14 febbraio 1995 recante terza modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra
citata;
Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed
integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto il verbale in data 29 settembre 1995 della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 13 maggio 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
.
1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con
il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n. 156, è modificato come segue:
A) All'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come
sostituito dall' del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è aggiunto il seguente comma 4-bis;
"4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 4.".
B) Le quantità di metalli di cui agli articoli 12 e 18 del
decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituite dalle seguenti:
Piombo 0,01%;
Arsenico 0,005%;
Antimonio 0,05%;
Mercurio 0,005% solubile in HC1 N/10;
Cadmio 0,01% solubile in HC1 N/10;
Cromo 0,1% solubile in HC1 N/10;
Selenio 0,01% solubile in HC1 N/10;
Bario 0,01% solubile in HC1 N/10.
C) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 4, dopo l'espressione "qualità tecnica" è
aggiunta la seguente dizione: "per quanto concerne i criteri di purezza";
2) nella sezione A:
a) è soppressa la voce:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
14410 008001-79-4 Olio di ricino
(commestibile)
b) sono aggiunti, in ordine alfabetico, i seguenti
monomeri e altre sostanze di partenza:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
10660 015214-89-8 Acido 2-actilammido LMS=0,05 mg/kg
-2-metilpropansolfonico
19270 000097-65-4 Acido itaconico
12789 007664-41-7 Ammoniaca
15070 001647-16-1 1,9-Decadiene LMS=0,05 mg/kg
17050 000104-76-7 2-Etil-1esanolo LMS=30 mg/kg
26140 000075-38-7 Fluoruro di vinilidene LMS=5 mg/kg
14411 008001-79-4 Olio di ricino
c) è modificato il contenuto della colonna "restrizioni"
delle seguenti sostanze:
N. PM/REF N. CAS NOME Restrizioni
24130 008050-09-7 Gomma di colofonia Cfr."Colofonia"
24887 006362-79-4 Acido 5- LMS=5 mg/kg
solfoisoftalico,
sale monosodico
D) L'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n.
156, è modificato come segue:
1) La sezione 1, Parte B - Additivi per materie plastiche - è sostituita dall'allegato I del presente decreto;
2) nella sezione 2, Parte B - Additivi per elastomeri - alla
voce "2,4 - bis - (ottilio - metil) - 6 - metilfenolo" è soppressa la dizione "Non per alimenti grassi";
3) nella sezione 4, Parte B - Coadiuvanti tecnologici di
lavorazione - sono inserite, senza lettera, le seguenti sostanze:
a) "esteri di poliossietilene (numeri di gruppi
ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi con un numero pari di atomi di carbonio compreso tra C8 e C20, alla dose massima dell'1%;
b) "sali di ammonio di esteri di acidi fosforici
perfluoroalchil sostituiti formati dalla reazione di 2,2' -bis (alfa, omega-perfluoro C4-C20 alchiltio) metil -1,3-propandiolo, acido polifosforico e idrossido di ammonio alla concentrazione massima dello 0,44% p/p nel prodotto finito secco";
c) "1-bromo-3-cloro-5,5-dimetil-2,4-imidazolidinedione.
Limite di migrazione specifica: 0,2 ppm".
E) L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 1995, n.
156, è modificato come segue:
1) Nella sezione 1, lettera C - Metodo per la determinazione
della migrazione globale negli alimenti grassi - punto 3.1 Campione di prova, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di provini in forma di lastra aventi superfici sopracitate con spessore inferiore a 0,5 mm se le prove sono fatte per immersione la migrazione deve essere riferita ad una sola faccia";
2) Nella sezione 3 - Rivelazione della migrazione di tracce di coadiuvanti tecnologici - il punto 3 "Mercapto benzotiazolo e suo sale di zinco, disolfuro di benzotiazile" è sostituito dall'allegato II del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-09-24;572#art-1