Capo I
Art. 8
8 / 28Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale
In vigore dal 1 giu 1996
Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari
che operano tramite il rappresentante fiscale
1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall', comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell'importo equivalente.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all'allegato al presente decreto, vistata dall'UTF su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell'imposta.
3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-8