Art. 7 · Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa
Capo I

Art. 7

7 / 28

Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

In vigore dal 25 giu 1997
Annullamento della spedizione cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa 1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all', comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA. 3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA "non scorta merce", emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto. 4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite rasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA "cumulativo", a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l'indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA "cumulativo" e dei DAA "non scorta merce" sono riportati su una distinta allegata al DAA "cumulativo". Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA "non scorta merce" viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato. Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA "cumulativo" sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio DAA "non scorta merce" e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall', comma 1, lettera e). L'appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA "cumulativo" e degli esemplari n. 3 dei DAA "non scorta merce" da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA "cumulativo" e di quelli "non scorta merce" sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-7