Art. 3 · Appuramento del DAA
Capo I

Art. 3

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Appuramento del DAA

In vigore dal 25 giu 1997
1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. 2. L' attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione. Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-3