Capo III
Art. 21
21 / 28Circolazione "biodiesel"
In vigore dal 25 giu 1997
1. La circolazione del prodotto denominato "biodiesel" soggetto alla disciplina di cui all', comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l'indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. Se trattasi di miscela di "biodiesel" con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994.
2. Il "biodiesel" proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza.
3. Il "biodiesel" trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all'autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se è, invece, destinato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l'imposta in Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-21