Capo II
Art. 20
20 / 28Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati.
In vigore dal 1 giu 1996
Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di
misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati.
1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS "collettivo", rilasciato per l'intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare.
2. Sul DAS "collettivo", in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione "Destinatari diversi, come da distinta allegata".
3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: "non scorta merce".
4. Sulla distinta da allegare al DAS "collettivo", sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS "non scorta merce", riportandone, in apposite "finche", tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente sia sul DAS "collettivo", sia sulla distinta.
5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS "non scorta merce" dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative "finche" di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.
6. Il DAS "collettivo" e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS "collettivo" nonché sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS "collettivo", contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all'UTF.
8. Qualora risulti una differenza di prodotto non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS "collettivo" emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS "collettivo" che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS "collettivo" al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni:
a) data e ora del rientro dell'autocisterna in deposito;
b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito;
c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.
9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS "non scorta merce" con l'indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4.
10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-20