Capo I
Art. 2
2 / 28Composizione e modalità di emissione del DAA
In vigore dal 25 giu 1997
1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati:
a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;
b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;
c) l'esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell'appuramento di cui all';
d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.
2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF".
3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate:
a) denominazione del depositario autorizzato;
b) codice di accisa del deposito fiscale;
c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: "circolazione interna".
4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso.
5. È consentito l'impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. È, del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purchè siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta "Non valido ai fini del regime delle accise.". I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari.
6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all'UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. L'altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.
7. L'UTF annota su apposito registro:
a) la data di bollatura;
b) gli estremi di identificazione del depositario autorizzato;
c) l'ubicazione del deposito fiscale;
d) il numero degli stampati bollati, con l'indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.
8. I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli , commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato cosegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È' consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo lemodalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi dell', per i DAA di tipo amministrativo.
9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all'UTF e depositario presso tale ufficio un "facsimile" del documento medesimo.
10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l'utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell'UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l'altra acquisita agli atti dell'UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.
11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna:
a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 C è indicato il peso specifico a 15 gradi cerntigradi corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale;
b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata "incaricato del trasporto". Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura "via oleodotto";
c) nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;
d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;
e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.
12. In alternativa alla bollatura presso l'UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-2