Capo II
Art. 16
16 / 28Cambio di destinazione
In vigore dal 1 giu 1996
1. Nei casi di cui all', commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo . In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato del trasporto, sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull'esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l'ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell'incaricato del trasporto, oltrechè sull'esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all'. La procedura di cui all', commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-03-25;210#art-16