Art. 20 · Abrogazioni
Titolo III

Art. 20

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Abrogazioni

In vigore dal 23 gen 2010
1. Sono abrogati: a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967,..., C e D; b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni riguardanti: 1) i metodi d'analisi degli additivi; 2)NUMERO SOPPRESSO DAL DECRETO 11 NOVEMBRE 2009, N. 199; 3) l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonché degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 4) l'art. 13-bis; c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza; d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151; e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, salvo gli . 2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1996 il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1996 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 33

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-20