Titolo II
Art. 17
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In vigore dal 9 mag 1996
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle specifiche che ammettono l'impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati IX, XI e XII.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-17