Art. 15 · Campo d'applicazione
Titolo II

Art. 15

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Campo d'applicazione

In vigore dal 20 lug 2000
1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell', commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII. 2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell', commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta. 3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti: a) prodotti alimentari non lavorati; b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752; c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati; d) burro; e) latte ( compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato) pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata; f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi; g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e acqua di sorgente; h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè; i) tè in foglie non aromatizzato; l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139; m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato); o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII; p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi. 4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate. 5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate. 6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso. 8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate. 8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-15