Titolo II
Art. 10 bis
19 / 21In vigore dal 13 ago 1998
1. La presenza di un edulcorante è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all', comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-10-bis