Art. 10 bis
Titolo II

Art. 10 bis

19 / 21
In vigore dal 13 ago 1998
1. La presenza di un edulcorante è ammessa: a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all', comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti; b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-02-27;209#art-10-bis