Art. 13
13 / 13Norma transitoria
In vigore dal 11 gen 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 1995
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1995
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 169
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-13