Art. 3 · Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

Art. 3

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Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

In vigore dal 31 mag 1995
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all' della citata legge n. 241 ed all' del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto.ministeriale:1995-03-03;171#art-3