Art. 12 · Pubblicità aggiuntiva

Art. 12

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Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 23 lug 1995
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 1994 Il Ministro: PODESTÀ Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995 Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 10
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto.ministeriale:1994-06-14;774#art-12