Art. 9 · Responsabile del procedimento

Art. 9

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Responsabile del procedimento

In vigore dal 26 ago 1994
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa assegnataria del procedimento. 2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa sono comunicati ai soggetti di cui all' della legge n. 241 del 1990 nelle forme previste dagli del presente regolamento. 4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all' della legge n. 241 del 1990 nonché quelle risultanti dalle disposizioni organizzative e di servizio, ivi comprese quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto.ministeriale:1994-06-13;495#art-9