Art. 2 · Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

Art. 2

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Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 26 ago 1994
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla ricezione dell'atto stesso da parte del competente ufficio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto.ministeriale:1994-06-13;495#art-2