Art. 11
11 / 11Pubblicità aggiuntiva
In vigore dal 26 ago 1994
1. Il presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 giugno 1994
Il Ministro: FISICHELLA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 269
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto.ministeriale:1994-06-13;495#art-11