Art. 11 · Pubblicità aggiuntiva

Art. 11

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Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 26 ago 1994
1. Il presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 giugno 1994 Il Ministro: FISICHELLA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 269
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urn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto.ministeriale:1994-06-13;495#art-11