Art. 10
10 / 11Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
In vigore dal 26 ago 1994
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro per i beni culturali e ambientali verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.i.beni.culturali.e.ambientali:decreto.ministeriale:1994-06-13;495#art-10