Art. 6
6 / 8In vigore dal 8 apr 1994
1. Entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dei dati di cui al precedente , l'Amministrazione finanziaria, anche sulla base di dati forniti dalla Banca d'Italia, effettua i controlli indicati nell'allegato A, scarta le posizioni risultate irregolari e le segnala alla banca di secondo livello. Per le posizioni risultate regolari:
a) invia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, i dati relativi all'ammontare complessivo degli importi da riconoscere agli aventi diritto a titolo di maggiori interessi e "scarti di emissione", distinti per cedola e banca di secondo livello; tale segnalazione viene effettuata distintamente per i buoni del tesoro poliennali e per i titoli di altra specie;
b) comunica, per via telematica, alle banche di secondo livello, l'importo degli interessi e degli "scarti di emissione", distinti per banca di primo livello ed investitore.
2. L'Amministrazione finanziaria fornisce semestralmente alle autorità fiscali estere, in un'ottica di interscambio, i dati relativi agli investitori di ciascun Paese e al Ministero del tesoro i dati analitici e di consuntivo relativi ai proventi riconosciuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto.ministeriale:1994-01-24;198#art-6