Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 mar 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Servizio nazionale di taratura e in particolare, gli articoli 3 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le unità di misura legali, comprendenti le unità di misura SI di base, supplementari e derivate;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le proposte avanzate dagli istituti metrologici primari in merito alla determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura SI di base, supplementari e derivate;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione di detti campioni nazionali;
Visto il parere reso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 16 luglio 1992;
Vista l'intesa espressa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la nota n. EV/1237/A-6.5.-1 del 18 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1993 con nota n. 175630;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273, sono fissati nell'allegato I al presente regolamento.
2. La descrizione dei predetti campioni e la determinazione delle relative incertezze sono contenute nell'allegato II.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Reatano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1993-11-30;591#art-1