Art. 9 · Denuncia delle olive
Capo III

Art. 9

9 / 34

Denuncia delle olive

In vigore dal 20 gen 1994
1. Il conduttore di un oliveto iscritto nell'albo, che intenda commercializzare olive da destinare alla produzione di olio vergine o extravergine a denominazione di origine, è tenuto a presentare annualmente la denuncia delle olive prodotte, redatta in conformità al modello B allegato al presente regolamento. 2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata in tre esemplari alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di raccolta delle olive e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno. 3. Nella denuncia delle olive deve essere riportata la quantità di olive prodotte e, nel caso che il conduttore abbia in tutto o in parte alienato il prodotto, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché l'oliveto di provenienza del prodotto stesso. Il conduttore indica, altresì, con separata denuncia, la quantità di olive provenienti da oliveti aventi titolo a fregiarsi di una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all', comma 2. 4. Il conduttore, che ceda a terzi a qualunque titolo le olive de- nunciate o l'olio ottenutone, deve trasferire all'acquirente la ricevuta della denuncia di produzione di cui all' o sue frazioni, annotandovi gli estremi della cessione. La ricevuta è allegata al registro di magazzino, di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-9