Art. 7 · Controlli sulle denunce degli oliveti
Capo II

Art. 7

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Controlli sulle denunce degli oliveti

In vigore dal 20 gen 1994
1. La regione o la provincia autonoma, all'atto del ricevimento della denuncia, redatta in quattro esemplari, secondo il modello A allegato al presente regolamento, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia stessa. 2. La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della entità della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l'espletamento degli accertamenti può essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169. La regione o la provincia autonoma accerta altresì la presumibile età di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione per unità di superficie e il numero di piante presenti nel mappale denunciato. In ogni caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti negli albi, almeno ogni cinque anni. 3. La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti di cui all', comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, è trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia è trattenuto agli atti della regione o della provincia autonoma.
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Pro

urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-7