Capo I
Art. 4
4 / 34Modifica dei disciplinari di produzione
In vigore dal 20 gen 1994
1. Per le proposte di modificazione dei disciplinari di produzione si osservano le procedure previste dall'. Le domande devono essere corredate da documentazione atta a fornire le motivazioni di carattere tecnico, economico e di opportunità delle modifiche proposte. Non possono essere accolte le proposte di modificazioni che pregiudichino il mantenimento del livello qualitativo della produzione o che impediscano l'ulteriore valorizzazione economica della denominazione.
2. Il comitato promotore comunica le proposte di modificazione a tutti gli utilizzatori della denominazione.
3. Qualora la proposta sia diretta all'allargamento della zona di produzione, deve essere corredata da documentazione contenente il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni.
4. La stessa documentazione relativa al parere della maggioranza degli utilizzatori della denominazione deve essere prodotta anche nel caso in cui sia proposta una denominazione di origine riferita allo stesso territorio nel quale insista una preesistente denominazione.
In tale caso, il Comitato nazionale evidenzia i parametri tecnici differenziali che consentono di distinguere con sufficiente oggettività le due denominazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-4