Capo IV
Art. 33
33 / 34Registri e verbali delle commissioni di appello
In vigore dal 20 gen 1994
1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni ed il registro dei verbali delle sedute di degustazione, di cui all', comma 2, lettera a) ed e), tenuti dalla segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli, devono essere vidimati dal segretario del comitato nazionale stesso e le relative pagine devono essere numerate progressivamente.
2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, deve riportare il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di "non idoneità", il relativo motivo, nonché il numero attribuito a tale campione nella fase in cui lo si è reso anonimo.
3. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di appello, il quale ultimo lo trasmette al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e ne informa, a mezzo di lettera raccomandata, il soggetto interessato, la commissione di degustazione di primo grado e il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. L'abbinamento del campione degustato con il detentore dell'olio al quale il campione stesso si riferisce è effettuato dal segretario della commissione di appello al termine della seduta di degustazione.
Il risultato di tale abbinamento è comunicato all'ufficio di segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli ai fini della trascrizione nei registri di presa in carico assieme ai risultati della degustazione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-33