Art. 26 · Esame organolettico
Capo IV

Art. 26

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Esame organolettico

In vigore dal 20 gen 1994
1. La degustazione è effettuata prima dell'esame chimico-fisico. 2. La degustazione è effettuata su campioni resi anonimi a cura del segretario della commissione di degustazione. 3. Nel corso di una riunione non possono di norma essere assoggettati ad esame più di 5 campioni. La stessa commissione può effettuare, nell'arco di una giornata, non più di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse. 4. Per ogni campione degustato deve essere compilata apposita scheda individuale di valutazione. Il modulo di rilevazione delle caratteristiche organolettiche degli oli a denominazione di origine controllata sarà stabilito dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllate degli oli. 5. Non possono essere oggetto di valutazione i campioni che non risultano conformi alle prescrizioni recate dai rispettivi disciplinari di produzione. 6. L'esito negativo dell'esame organolettico preclude il successivo esame chimico-fisico e comporta la dichiarazione di non idoneità della partita. In tal caso, il presidente della commissione di degustazione, tramite il segretario della commissione stessa, entro tre giorni dalla data di effettuazione dell'esame, informa l'Ufficio competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-26