Art. 25 · Prelevamento dei campioni
Capo IV

Art. 25

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Prelevamento dei campioni

In vigore dal 20 gen 1994
1. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale incaricato dalle camere di commercio con specifica deliberazione della giunta camerale. Tale personale può essere coadiuvato da altro messo a disposizione dai consorzi di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169. 2. L'effettuazione dei prelievi è programmata con la necessaria frequenza, per il rispetto dei termini, dalle camere di commercio. In ogni caso, i prelievi sono effettuati entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di prelievo ed in presenza del detentore della partita o di un suo rappresentante. 3. La richiesta di prelievo di cui all', comma 1, può essere presentata anche tramite il consorzio di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169. 4. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal personale incaricato di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti commi. 5. Nel caso in cui la partita sia costituita da più recipienti, per i quali venga dichiarata dal detentore la uniformità qualitativa, ai fini del campionamento è effettuato un coacervo in proporzione al quantitativo dei singoli recipienti. 6. Qualora la partita sia costituita da prodotto confezionato, il campionamento è effettuato a sondaggio sull'intera partita. 7. Per l'espletamento delle funzioni di prelevamento, il prelevatore ha diritto di accedere ai locali dove sono conservate le partite di olio; inoltre, può prendere visione della documentazione atta ad accertare la tipologia di prodotto, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione delle partite dell'olio oggetto di prelevamento. 8. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità da quella risultante dagli atti documentali, deve farne rapporto alla competente camera di commercio per gli adempimenti di competenza. Copia del rapporto è consegnata al detentore della partita o al suo rappresentante. 9. Il prelevatore accerta il quantitativo dell'olio oggetto di campionamento e preleva il campione in sei esemplari assicurando la corrispondenza del campione alla massa del prodotto oggetto di esame. 10. Gli esemplari del campione sono così utilizzati: a) uno è affidato al detentore della partita; b) uno è destinato alla commissione di degustazione per l'esame organolettico; c) uno è destinato alla commissione di degustazione e finalizzato all'esame chimico-fisico; d) uno è conservato dalla camera di commercio per l'eventuale esame da parte della commissione di appello; e) due sono tenuti di riserva presso la camera di commercio. 11. I campioni presi in carico dalla camera di commercio devono essere conservati per la durata di un anno a partire dal rilascio della certificazione della D.O.C. o dal giudizio definitivo in caso di procedimento di appello. 12. I recipienti per i singoli esemplari del campione devono avere la capacità compresa fra 0,25 e 0,50 litri ed essere chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati, può procedersi al prelevamento delle confezioni esistenti. 13. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione "OLIO D.O.C. CAMPIONE DI CONTROLLO ESENTE DA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DELL', PRIMO COMMA, N. 8, DEL D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627" completato da un'ala staccabile nella quale figurano le firme del prelevatore e del detentore della partita o di un suo fiduciario delegato che assiste al prelevamento. 14. Al momento del prelevamento è redatto, in triplice copia, un verbale secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente regolamento, dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento; c) nominativo del prelevatore; d) nominativo del detentore della partita e suo indirizzo; e) eventuale nominativo del fiduciario del detentore della partita, specificamente delegato a presenziare al prelevamento; f) modalità di prelevamento, specificando eventuali coacervi; g) descrizione delle partite di olio e dei recipienti; h) attestazione del prelevatore circa le modalità attraverso le quali egli ha provveduto ad accertare i requisiti di tipologia e di quantità della partita, nonché di identificazione dei recipienti; i) dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione, sulle apposite ali staccabili, delle firme del prelevatore e del detentore o suo rappresentante. 15. I verbali devono essere sottoscritti dal prelevatore e dal detentore o dal suo rappresentante. 16. Una copia del verbale è consegnata al detentore della partita; una copia rimane al prelevatore; una copia è consegnata, unitamente ai campioni, al segretario della commissione di degustazione istituita presso la competente camera di commercio. 17. La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della commisione di degustazione è effettuata il giorno successivo al prelevamento. 18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura del segretario della commissione di degustazione e devono essere conservati in frigorifero. 19. Il segretario della commissione di degustazione provvede ad inviare un esemplare di campione al laboratorio competente per territorio tra quelli autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro i due giorni successivi a quello dell'effettuazione dell'esame organolettico.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-25