Art. 24 · Funzionamento delle commissioni di degustazione
Capo IV

Art. 24

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Funzionamento delle commissioni di degustazione

In vigore dal 20 gen 1994
1. Le commissioni di degustazione sono validamente costituite con la presenza del presidente e di almeno sette componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all', comma 3. Il giudizio relativo a ciascun campione degustato si determina attraverso la media ponderata delle singole valutazioni effettuate dai degustatori ivi compreso il presidente che, inoltre coordina l'attività di degustazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia. 2. Nel caso in cui il numero dei campioni da degustare superi le possibilità di esame della commissione di degustazione, sono costituite più commissioni per ciascun olio. 3. Qualora i campioni da esaminare di un solo olio a D.O.C. della provincia siano in numero esiguo, alla commissione cui è demandato l'esame di detto olio è altresì affidato il compito di esaminare campioni di altro o altri oli a D.O.C. della provincia stessa.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-24