Capo IV
Art. 16
16 / 34Campo di applicazione
In vigore dal 20 gen 1994
1. Al fine di consentire agli interessati, per le partite di olio a denominazione di origine controllata, di utilizzare la denominazione loro propria, essi devono sottoporle, prima della loro immissione al consumo, ad esame organolettico e ad analisi chimico-fisica, per accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-16