Capo III
Art. 14
14 / 34Frazionamento della certificazione di idoneità per l'utilizzo delle D.O.C.
In vigore dal 20 gen 1994
Frazionamento della certificazione di idoneità
per l'utilizzo delle D.O.C.
1. Le partite di olio che hanno superato gli esami analitici ed organolettici sono corredate a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente pr territorio di un certificato di idoneità all'utilizzo della D.O.C. da rilasciarsi al detentore della partita entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure. Tale certificato costituisce legittimazione ufficiale della designazione dell'olio e deve essere conservata nella documentazione ufficiale del confezionatore.
2. In caso di vendita frazionata prima del confezionamento, la cam- era di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, su richiesta del detentore, a frazionare il certificato di idoneità, in conformità al modello D allegato al presente regolamento, secondo le esigenze indicate dal detentore stesso e fino a concorrenza del quantitativo totale abilitato.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'atto del rilascio della certificazione di idoneità dell'utilizzo della D.O.C. dell'olio ritira dagli interessati le ricevute di produzione delle olive precedentemente rilasciate ai sensi dell', effettuando il riscontro di legittimità anche in termini quantitativi sulla base della resa olio - olive risultante dal quantitativo di olive riportato nelle ricevute esibite dal richiedente e ritirate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-14