Art. 10 · Registro di magazzino di carico e scarico
Capo III

Art. 10

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Registro di magazzino di carico e scarico

In vigore dal 20 gen 1994
1. Gli operatori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate, o che acquistano partite di olio a denominazione di origine sono tenuti ad istituire un registro di magazzino di carico e scarico, vidimato in ciascuna pagina dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Nella parte relativa al carico devono essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce di produzione e le relative fatture; nella parte relativa allo scarico devono essere registrate le partite vendute, con l'indicazione degli estremi delle fatture emesse. 2. I rivenditori al minuto di olio a denominazione di origine controllata già confezionato non sono tenuti alla istituzione del registro di carico e scarico di cui al comma 1, ma devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-10