Capo I
Art. 1
1 / 34Nomi geografici delle denominazioni di origine controllata degli oli
In vigore dal 20 gen 1994
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169;
Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
Ritenuto che occorre dettare norme di attuazione della disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, ai sensi dell' della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 60361 dell'11 settembre 1993,
A D O T T A
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO
concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.
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Nomi geografici delle denominazioni
di origine controllata degli oli
1. I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di origine controllate degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio omogeneo per condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il territorio di stretta pertinenza geografica indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purchè gli oli prodotti abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di una sottozona deve essere specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione può eventualmente prevedere l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di una menzione geografica di uso tradizionale, purchè tale menzione sia tale da rafforzare l'identità dell'olio e non indica il consumatore in errore circa l'origine o la qualità dell'olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine. I nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali nè creare confusione con esse o con altro nome geografico già attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.
3. Le menzioni geografiche aggiuntive possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
a) che vengano indicate all'atto della denuncia degli oliveti;
b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle olive, le quali ultime devono essere prese in carico separatamente negli appositi registri di magazzino ai fini della oleificazione;
c) che l'olio così designato sia interamente prodotto con le olive derivate dalla località geografica designata, senza possibilità di assemblaggio con oli appartenenti alla medesima denominazione;
d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di designazione.
4. Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o più denominazioni, il Comitato nazionale di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti denominato "Comitato nazionale", propone al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente per tradizione oppure prevede altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione della località.
5. Non è consentito l'impiego del nome geografico utilizzato per designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.
6. Non è consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano un nome geografico già riservato a una D.O.C., o che abbiano nomi o logotipi la cui assonanza o la cui immagine imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa l'origine o la qualità merceologica dell'olio, nonché l'utilizzo di dizioni simili o associate con l'indicazione "denominazione di origine controllata" anche espresse in forma abbreviata o in sigla. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata, quali la minimizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l'uso di codici.
7. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate è sempre consentito purchè l'olio così designato provenga esclusivamente dalle località di riferimento e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-1