Art. 66 · Funzioni del sindaco revisore
Capo IVSez. IV

Art. 66

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Funzioni del sindaco revisore

In vigore dal 5 ott 1993
1. Al perito agrario sindaco revisore effettivo nelle società, spetta per ogni anno o frazione di anno in carica l'onorario sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve non costituite a fronte di oneri, o dell'ammontare del patrimonio inteso in senso lato, come segue: fino a L. 100.000.000, L. 700.000; da L. 100.000.001 a L. 200.000.000, L. 1.200.000; da L. 200.000.001 a L. 500.000.000, L. 1.700.000; da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000, L. 1.900.000; da L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000, L. 2.200.000; oltre L. 3.000.000.001, L. 2.500.000. 2. Per le stesse funzioni espletate per conto delle società coop- erative l'onorario è determinato sull'ammontare delle attività sociali al lordo, come dalla seguente tabella: fino a L. 10.000.000, L. 50.000; da L. 10.000.001 a L. 50.000.000, L. 100.000; da L. 50.000.001 a L. 100.000.000, L. 150.000; da L. 100.000.001 a L. 500.000.000, L. 200.000; oltre L. 500.000.001, L. 300.000. 3. Gli onorari di cui sopra sono maggiorati del 50% quando il perito agrario ricopre la carica di presidente del collegio sindacale.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-66