Capo I
Art. 6
6 / 76Pagamento a saldo
In vigore dal 5 ott 1993
1. Il committente è tenuto a provvedere al pagamento a saldo della specifica non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Trascorso tale termine, docorreranno a favore del professionista gli interessi sulle somme dovute e non pagate, pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, nonché la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-6