Art. 58 · Successioni
Capo IVSez. II

Art. 58

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Successioni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le pratiche attinenti le successioni spetta al perito agrario l'onorario sul totale del valore venale attivo e passivo, nella misura delle seguenti percentuali: sino a L. 20.000.000, 3%; sul di più sino a L. 50.000.000, 2%; sul di più sino a L. 100.000.000, 1%; sul di più sino a L. 300.000.000, 0,8%; sul di più sino a L. 600.000.000, 0,6%; sul di più sino a L. 1.000.000.000, 0,5%; oltre L. 1.000.000.000, 0,4%. 2. Gli onorari di cui sopra sono aumentati del 40% per la compilazione delle denunzia INVIM, della nota di trascrizione e delle volture catastali.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-58