Art. 57 · Stima delle colture arboree ed erbacee
Capo IVSez. II

Art. 57

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Stima delle colture arboree ed erbacee

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la stima delle colture arboree ed erbacee spetta al perito agrario un compenso di cui alla tabella 1, maggiorato del 30%.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-57