Art. 55 · Stima di scorte e frutti pendenti a valore
Capo IVSez. II

Art. 55

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Stima di scorte e frutti pendenti a valore

In vigore dal 5 ott 1993
1. I compensi relativi alle stime di scorte vive e morte e di frutti pendenti, quando non compresi nella stima delle aziende agricole o assimilate, sono determinati secondo la tabella 8.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-55