Capo IV›Sez. I
Art. 50
50 / 76Stima dei boschi
In vigore dal 5 ott 1993
1. La stima dei boschi riguarda:
a) i soprassuoli (massa legnosa);
b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli);
c) le fustaie per legname da opera;
d) le fustaie per traversa (per opera e ferrovia);
e) i boschi cedui da legna e da carbone;
f) i boschi cedui per palificazione.
2. Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un compenso pari al 7,75% sul valore stimato.
3. Qualora l'entità delle operazioni non superi il valore di L. 500.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.
4. Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso è valutato e calcolato in ragione del 4,00% del valore.
5. Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle operazioni di numerazione (martellature), sono compensate a parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-50