Art. 50 · Stima dei boschi
Capo IVSez. I

Art. 50

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Stima dei boschi

In vigore dal 5 ott 1993
1. La stima dei boschi riguarda: a) i soprassuoli (massa legnosa); b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli); c) le fustaie per legname da opera; d) le fustaie per traversa (per opera e ferrovia); e) i boschi cedui da legna e da carbone; f) i boschi cedui per palificazione. 2. Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un compenso pari al 7,75% sul valore stimato. 3. Qualora l'entità delle operazioni non superi il valore di L. 500.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato. 4. Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso è valutato e calcolato in ragione del 4,00% del valore. 5. Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle operazioni di numerazione (martellature), sono compensate a parte.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-50