Art. 5 · A n t i c i p i
Capo I

Art. 5

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A n t i c i p i

In vigore dal 5 ott 1993
1. Al perito agrario compete un anticipo sulle spese e sugli onorari presunti fino alla concorenza del 75% di quanto spettantegli a compimento della prestazione. 2. Nei giudizi arbitrali il perito agrario può chiedere il deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-5