Art. 49 · Stime per espropriazioni
Capo IVSez. I

Art. 49

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Stime per espropriazioni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le stime delle espropriazioni l'onorario del perito agrario è determinato sulla base delle percentuali relative ai singoli valori che compongono la stima, rispettivamente alla parte espropriativa, a quella residua (quando debba essere stimata per determinazione il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere) alle indennità per scorpori, ai frutti pendenti e a quant'altro formi titolo d'indennizzo di esproprio con riferimento alle tabelle 1 e 8 ed all' maggiorato del 30%.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-49