Art. 43 · Stima di beni
Capo IVSez. I

Art. 43

43 / 76

Stima di beni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Le stime dei terreni, dei fabbricati, dei fondi rustici, delle aziende agricole, zootecniche, boschive, ortofrutticole e florovivaistiche, di impianti di trasformazione, di commercializzazione di prodotti agricoli e di beni, comunque connessi con l'attività agricola, si distinguono in: a) stime analitiche: se basate su specifici criteri di valutazione analitica che tengono conto dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore dei bene stimato. Dovranno essere correlate da una relazione con descrizione dettagliata dell'immobile stimato (dati catastali, redditi dominicali-agrari, ubicazione esatta, proprietà o ditta, ecc.) e dei criteri adottati; b) stime sintetiche: se basate sul conteggio dei principali elementi influenti sul valore del bene. Dovranno essere corredate da una descrizione dell'immobile stimato e da una relazione sintetica del risultato; c) stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sui valori commerciali dell'immobile stimato. 2. Per le operazioni di stima spettano gli onorari determinati dalla tabella 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-43