Art. 41 · Consegna, riconsegna e custodia di beni
Capo III

Art. 41

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Consegna, riconsegna e custodia di beni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Le operazioni di consegna e riconsegna dei beni in custodia sono compensate nella misura dei 3/5 degli onorari stabiliti dalla tabella 7. 2. Per la custodia dei beni mobili ed immobili, spettano gli onorari, calcolati per anno o frazione di anno, stabiliti dalla tabella 5, da rapportarsi al valore dei beni, indipendentemente dal loro reddito.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-41