Art. 40 · Consegna e riconsegna di scorte e frutti pendenti
Capo III

Art. 40

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Consegna e riconsegna di scorte e frutti pendenti

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per le operazioni di consegna e riconsegna a valore delle scorte e frutti pendenti oltre ai compensi di cui all' spettano i compensi di cui alla tabella 8.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-40