Art. 37 · Maggiorazioni
Capo III

Art. 37

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Maggiorazioni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per lavori eseguiti su terreni con pendenze superiori al 5 per cento si applicano le seguenti maggiorazioni: a) terreni accidentati regolari con pendenza dal 5% fino al 20%, il 15%; b) terreni alberati, chiusi da siepi, vigneti, ecc., il 30%; c) terreni a bosco di alto fusto, frutteti, oliveti, ecc., il 40%; d) terreni a bosco ceduo (nel quale si rende necessario il taglio), terreni acquitrinosi o comunque allagati, il 120%; e) terreni montani, il 20%; f) terreni innevati con oltre 5 centimetri di neve il 35%. 2. Le singole maggiorazioni possono essere sommate fra loro applicando le prestazioni previste dagli articoli dal 29 al 37 compreso, della presente tariffa.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-37