Art. 35 · Poligonazioni
Capo III

Art. 35

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Poligonazioni

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per l'esecuzione di poligonali mediante strumentazione adeguata, con calcolo delle distanze parziali e degli angoli e la restituzione grafica in scala adeguata, si applicano i seguenti compensi: a) per poligonali di proiezione (al secondo), con un massimo di quattro vertici al chilometro (esclusa la materializzazione dei vertici) L. 500.000 al chilometro; b) per poligonali di collegamento, con tolleranze richieste dal committente, con 6-12 vertici al chilometro (escluso la materializzazione dei vertici) L. 800.000 al chilometro; c) per la materializzazione dei vertici ed acquisizione delle monografie L. 20.000 cadauna; d) per la materializzazione dei punti battuti L. 5.000 cadauno.
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Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-35