Art. 34 · Rilievi di sezioni trasversali
Capo III

Art. 34

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Rilievi di sezioni trasversali

In vigore dal 5 ott 1993
1. Esecuzione di sezioni trasversali mediante misura delle distanze e dei dislivelli da un punto di riferimento con strumentazione idonea (livellazione trigonometrica), calcolo delle distanze parziali, dei dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata: compenso di L. 100.000 per ogni sezione fino a 20 metri di lunghezza (per ogni metro in più L. 5.000). 2. Per un numero di sezioni inferiore a quindici il compenso anzidetto può essere aumentato fino al 50%.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-34